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LEGGE 28 MARZO 2001, N.149 (MODIFICHE ALLA LEGGE 184 DEL 1983) DISCIPLINA DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO DEI MINORI TITOLO 1: DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA ART.1 1- Il titolo della legge 4 Maggio 1983, n.184, di seguito denominata “legge 184”, è sostituito dal seguente: “diritto del minore ad una famiglia”. 2- La rubrica del titolo 1 della legge n.184 è sostituito dalla seguente: “principi generali”. 3- L’articolo 1 della legge n.184 è sostituito dal seguente: “Art.1 1- Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. 2- Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto. 3- Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma. 4- Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. 5- Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell’identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.” TITOLO II: AFFIDAMENTO DEL MINORE |