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Legislazione
ARTICOLI 330-333 CODICE CIVILE
Scritto da chiara   
giovedì 09 dicembre 2010

Art. 330 del Codice Civile.
DECADENZA DALLA POTESTA` SUI FIGLI

Il giudice puo` pronunziare la decadenza della potesta` quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo` ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Art. 333 del Codice Civile.
CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e` tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo` adottare i provvedimenti convenienti e puo` anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

 
LEGGE N.184: DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI
Scritto da chiara   
giovedì 02 dicembre 2010

LEGGE 28 MARZO 2001, N.149

(MODIFICHE ALLA LEGGE 184 DEL 1983)

 

DISCIPLINA DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO DEI MINORI

 

TITOLO 1: DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

 

ART.1

1-    Il titolo della legge 4 Maggio 1983, n.184, di seguito denominata “legge 184”, è sostituito dal seguente: “diritto del minore ad una famiglia”.

2-  La rubrica del titolo 1 della legge n.184 è sostituito dalla seguente: “principi generali”.

3-  L’articolo 1 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

 

 “Art.1

1-    Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della           propria famiglia.

2-   Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto.

3-   Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4-   Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5-   Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell’identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.”

 

TITOLO II: AFFIDAMENTO DEL MINORE

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